Varchi e accessi alla repubblica delle banane

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Varco Corso Ovidio

“CORRETTEZZA E LEGITTIMITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA” SECONDO LA PREFETTURA: LE SANZIONI PER LA ZTL

21 APRILE 2016 – Il Tribunale ha confermato una sentenza del Giudice di Pace che a sua volta aveva  rigettato la domanda di un automobilista

per l’annullamento di un verbale di infrazione al divieto di accesso nel centro storico dopo che il permesso era scaduto. La decisione va in senso diametralmente opposto ad altra precedente dello stesso tribunale e questo non deve destare molte sorprese, perché ogni causa è specifica, riguarda il caso che si propone al giudice; soprattutto, poi, ogni causa investe il giudice delle questioni proposte dalle parti, onde possono anche essere decise con esito diverso le ragioni che a prima vista appaiono identiche. Nei casi dei “varchi” con le telecamere agli ingressi della zona a traffico limitato, sono state prospettate consuetudini consolidate; qualcun altro ha evidenziato la circostanza che il titolare di un permesso non cessa di avere diritto a circolare solo per la scadenza del permesso, in quanto pur sempre rimane residente e, quindi, legittimato ad una condotta sostanzialmente consentita.

La parte che dovrebbe valutare queste opposte conclusioni ora è certamente il Comune: si rischia, infatti, di perpetrare delle ingiustizie clamorose, visto che, per esempio, proprio adeguandosi all’indirizzo del tribunale di tre anni fa, la prefettura dell’Aquila in più di una causa davanti al Giudice di Pace aveva aderito alla domanda del ricorrente, annullando l’ordinanza-ingiuzione emessa in base alla legge del 1981. Il provvedimento del vice-prefetto aggiunto, dott. Gianfranco Capezzone, traeva proprio spunto dalla sentenza del dott. Marsella in una causa nella quale era appellante il Comune. E, visto che il giudice si era “pronunciato su analoga questione, respingendo la domanda e condannando l’Amministrazione appellante alle spese di giudizio”, il vice-prefetto aggiunto esplicitamente scriveva nel 2014: “si ritiene opporrtuno annullare l’ordinanza opposta, al fine di tutelare la correttezza e legittimità dell’azione amministrativa e di evitare soccombenze in sede processuale”.

Allora, per venire al dunque: è stato annullato un blocco di ordinanze che hanno tradotto in soldoni, raddoppiandole, le sanzioni che si sarebbero potute pagare in poco più di ottanta euro. E la “correttezza e legittimità dell’azione amministrativa” che fine fanno nell’altro blocco, quello per il quale il Comune (o l’Ufficio territoriale del Governo) incomprensibilmente conserva la propria costituzione e insiste per la condanna dei vari ricorrenti?

Non ha nulla da… aggiungere il vice-prefetto aggiunto?

Addirittura pare che l’introito delle sanzioni amministrative fosse stato già inserito in un bilancio del Comune, che solo per questo è “passato”. E, quindi, il Comune conserverebbe un bilancio e potrebbe sbarcare il lunario solo fondandosi sulla scorrettezza e illegittimità dell’azione amministrativa, per riprendere, specularmente, le parole del vice-prefetto.

E dove siamo, nella repubblica delle banane, se questi principi si applicano con questa contraddittorietà? Oppure il Comune retrocede solo quando teme di pagare le spese di causa per la “soccombenza”? Ci sono utenti che hanno avuto cinquanta o forse più verbali di infrazione prima di accorgersi che il permesso era scaduto e andrebbero a pagare diecimila e più euro solo perché fanno parte di un blocco di ordinanze diverso dall’altro? Anche su questo non hanno nulla da aggiungere il vice-prefetto aggiunto e chi lo ha aggiunto?

Nella foto in alto il varco da Piazza Tresca al Corso Ovidio; nella foto in basso il varco a Via Marselli

Varco Via Marselli 

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