I CONTENUTI DELLA DECISIONE DEL TRIBUNALE CHE MODIFICA LA PRIMA ORDINANZA
16 GIUGNO 2016 – Il Tribunale di Sulmona ha modificato la ordinanza che escludeva la giurisdizione del giudice ordinario (riscontrando quella del giudice amministrativo) nel contenzioso per l’apposizione di una corona d’aglio sulla testa della statua di Publio Ovidio Nasone in Piazza XX Settembre: “La domanda cautelare – osservano i giudici del collegio sulmonese – per come prospettato, non coinvolge l’esercizio di un potere amministrativo o di un omesso esercizio di un potere autoritativo della Pubblica amministrazione, bensì una lite tra privati ove il ricorrente denuncia un comportamento illecito posto in essere da soggetti privati”. La tutela richiesta non ha oggetto la “statua intesa in termini di bene mobile materiale o di pregio artistico”, ma in generale l’immagine e il decoro “della persona di Ovidio che in quella statua viene solo raffigurato, ma che per effetto del suo uso indebito ne trae pregiudizio. Immagine e decoro del Poeta che, assurgendo a memoria storica e patrimonio culturale immateriale di tutta la collettività, assumono i connotati di bene comune, tutelabile ad iniziativa di ogni cittadino e membro di quella comunità”.
Tuttavia, il tribunale, pur ritenendo che l’azione di un privato cittadino sulmonese è “scrutinabile” dal giudice ordinario, ritiene anche di non poter emettere l’ordine di non usare l’immagine di Ovidio con l’aglio in testa per carenza di legittimazione alla domanda: unico legittimato è lo Stato, l’ente esponenziale che rappresenta il bene comune.
Nel giudizio era stata anche chiesta l’estensione del contraddittorio al Comune di Sulmona in base alla cosiddetta “azione popolare” prevista dall’art. 9 del decreto legislativo 267 del 2000. Il tribunale sottolinea che “lo strumento previsto dall’art. 9 consente all’elettore di insorgere in sostituzione ed in luogo dell’amministrazione da lui considerata inerte, mentre l’aziione non può avere valenza correttiva ossia di contrasto con l’operato della pubblica amministrazione, ad esempio come quando l’ente abbia espresso la propria partecipazione e contributo mediante il riconoscimento del patrocinio a favore della manifestazione organizzata dal consorzio resistente e pubblicizzata mediante la divulgazione della statua del poeta con il capo contornato da un bulbo di aglio”.
La modifica che il tribunale ha apportato alla ordinanza dello scorso dicembre caratterizza tutte le gravi responsabilità di chi doveva agire per impedire lo scempio dell’aglio sulla testa di Publio Ovidio Nasone e il conseguente uso della foto che la riprendeva. Escludere che un cittadino singolo possa impedire tale scempio non vuol dire che chiunque si alzi la mattina un po’ esaltato possa applicare l’aglio sulla statua e che il Consorzio di produttori di aglio possa usare questa bella opera d’arte per pubblicizzare il proprio prodotto. Significa che amministratori seri debbono impedirlo perché questo è il loro dovere e solo loro possono farlo, in quanto detentori del potere-dovere di rappresentare la collettività titolare dei beni comuni. E adesso vediamo chi sale ancora sulla statua di Ovidio a mettere gli agli; e vediamo se il sindaco che sarà eletto domenica consentirà queste pagliacciate.