PIU’ CHE UN DISCIPLINARE E’ UNA POETICA GUIDA TURISTICA

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27 OTTOBRE 2010 – “Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Montepulciano d’Abruzzo” devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500 m. s.l. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno.

Sono da escludere i terreni siti nei fondovalle umidi”. Lo afferma il “disciplinare”, cardine della produzione di quella che è la principale risorsa a valore aggiunto nell’agricoltura regionale; sono norme invocate soprattutto dai produttori, perché solo se i criteri si selezione saranno rigidissimi il prodotto potrà affrontare i mercati internazionali, quelli che danno i ricavi più consistenti e la prospettiva di altre conquiste. La “base ampelografia” impone di non scendere al di sotto dell’85% di uve provenienti dal vitigno denominato “Montepulciano” e, quindi, possono “concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici (…) fino ad un massimo del 15%”. La densità dell’impianto non può superare, per i vigneti ancora da installare, i 2500 ceppi per ettaro e la produzione non potrà superare le 14 tonnellate di uva per ettaro e, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite suddetto, mentre il rapporto tra il quantitativo di uva e quello di vino non potrà superare il 70%, ma : Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%,a anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione d’origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d’origine controllata

Bucolico il disciplinare quando descrive le zone, perché Google non è ancora entrato nella strumentazione di chi perimetra le aree: “Dalla foce del Fiume Tronto (…)” inizia scimmiottando “Quel ramo del Lago di Como”, e prosegue : “Oltrepassata la chiesa riprende il sentiero (…) La mulattiera si abbandona prima di giungere a (…)”. Insomma sembra una guida del Touring che ispira anche la curiosità di percorrerli quei sentieri, ma poi, in successione, vengono nominato tutti i paesi dell’eden rubino e, per quel che riguarda la Valle Peligna: Popoli, Vittorito, Anversa, Bugnara, Introdacqua, Pettorano sul Gizio, Sulmona, Pacentro, Pratola Peligna, Roccacasale, Corfinio”.

Poi ci sono le terre dei vini ad indicazione geografica tipica (IGT) che fanno parte della classificazione voluta dalla legge come indicazione geografica protetta (IGP) e che per la provincia dell’Aquila coincidono con tutta la estensione  territoriale amministrativa, quindi senza prescrizione di altitudine e di caratteristiche del terreno. I nomi geografici che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzati per contraddistinguere i vini derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree di denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) e quelle di denominazione di origine controllata (DOC), designate con il nome  geografico relativo o comunque indicativo della zona, in conformità della normativa italiana edella UE sui vini IGP. E’ intervenuta in materia la disciplina del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 261, in applicazione della legge 7 luglio 2009 n.88 e, quel che è più importante, proprio queste norme consentono che le DOCG e le DOC possano essere precedute  da un nome geografico più ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo, qualora espressamente previsto  negli specifici disciplinari di produzione. Non sfugga che nel medesimo territorio viticolo possono coesistere denominazioni d’origine e indicazioni geografiche ed è consentito di più DOCG e DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico, anche per contraddistinguere vini diversi, “purchè le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico”.

In tale contesto, sarebbe stato molto opportuno prescegliere la denominazione “Italico” (per esempio) piuttosto che quella “Terre aquilane” che di certo non evoca grande familiarità con la tradizione vinicola o, comunque, non può sostenere il paragone con le esperienze di Corfinio o Pratola Peligna.

Nella foto del titolo un banco di mescita in una antica cantina di Pratola Peligna, ancora conservato in pietra vicino al Comune vecchio in Piazza Garibaldi

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