Questo è il testo della interrogazione rivolta dal sen. Vizzini, del PSI, al Ministro della Giustizia:
“Premesso che:
– con legge n. 148 del 14.09.2011, all’art. 1, n. 2, in sede di conversione del decreto-legge 13.8.2011 n.138, recante il complesso delle misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, è stata conferita delega al Governo affinché, al fine di
realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, adotti, nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, provvedimenti mirati alla ridefinizione della geografia giudiziaria e redistribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;
b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l’assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell’indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d’impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;
c) ridefinire l’assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sedi presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, della possibilità di accorpare più uffici di procura anche indipendentemente dall’eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che l’ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali e che l’accorpamento sia finalizzato a esigenze di funzionalità ed efficienza che consentano una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per raggiungere economia di specializzazione ed una più agevole trattazione dei procedimenti;
d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);
e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell’attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;
f) garantire che, all’esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d’appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;
g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell’organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;
h) prevedere che l’assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisca trasferimento ad altri effetti;
i) prevedere con successivi decreti del Ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;
l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell’analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;
m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l’ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse;
n) prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpare;
o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n), gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell’amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell’organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;
p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il Ministro della giustizia abbia facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o);
q) dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
– lo stato attuale dei lavori, in particolare quelli della commissione ministeriale all’uopo incaricata, induce a ritenere, con ragionevolezza, che il Dicastero competente si stia muovendo e si muoverà nella direzione della semplificazione delle presenze di presidi giudiziari sul territorio, attraverso l’utilizzo di parametri, meramente numerici, che porterebbero al mantenimento dei soli tribunali aventi sede nei comuni capoluogo di provincia;
– tale metodo, ove fosse applicato senza i dovuti e previsti correttivi e discrimini, potrebbe avere l’effetto di determinare la chiusura del Tribunale di Sulmona e della Procura della Repubblica in sede, e cioè la chiusura di quel presidio giudiziario primario di primo grado che ora è posto a presidio di legalità all’interno del comprensorio circondariale,
ritenuto che:
– non è condivisibile affrontare i problemi del riordino territoriale dei presidi giudiziari di primo grado e della razionalizzazione delle spese di giustizia sull’onda di fenomeni particolari e contingenti, o, peggio, in termini emotivi, aziendalistici o esclusivamente finanziari o, ancor peggio, sulla base di pregiudiziali politiche o corporative;
– i problemi del riordino territoriale dei presidi giudiziari di primo grado devono, invece, essere affrontati e risolti tenendo conto delle specificità dei territori e nella stretta considerazione delle esigenze e dei sacrosanti diritti delle popolazioni che li abitano;
– la Giustizia è, innanzitutto, un servizio che deve essere il più possibile diffuso sul territorio;
– la concentrazione dell’attività giurisdizionale nelle sedi provinciali avrebbe l’effetto, nel nostro territorio, di congestionare uffici giudiziari già sovraccarichi di lavoro e di incrementarne, oltre ogni ragionevole misura, il costo di mantenimento, nonché l’ulteriore effetto, collegato al primo, di determinare una dilatazione dei tempi di risposta dello Stato alla domanda di Giustizia; ma, soprattutto, imporrebbe al cittadino costi aggiuntivi ed evitabili per il raggiungimento, non sempre agevole, di altra sede di tribunale anche per attività diverse da quelle puramente processuali, peraltro depauperando in modo decisivo un tessuto economico già fortemente provato da una endemica crisi e dai noti recenti eventi sismici;
– infatti, “nelle aree dei comuni della Valle Peligna e dell’Alto Sangro si localizzano le situazioni di crisi più gravi della Regione Abruzzo“ come riconosciuto nel protocollo d’intesa firmato presso il Ministro dello Sviluppo Economico in data 20.02.2008 e ribadito il 7.03.2011 con delibera n. 162 dalla Regione Abruzzo secondo cui “l’area della Valle Peligna – Alto Sangro debba essere qualificata come un’unica grande area di crisi industriale complessa”;
– in quest’ottica complessiva, la conservazione dei presidi giudiziari di primo grado che insistono ed operano nel comprensorio circondariale è fatto necessario ancor prima che auspicabile in quanto il circondario del Tribunale rientra a pieno titolo in quei criteri, disegnati dalla stessa legge delega, poiché:
a) il circondario del Tribunale di Sulmona include un’area omogenea per peculiarità geografiche e morfologiche che si estende in zone interamente montane, per la gran parte poste oltre i milleduecento metri di altitudine, con carenza di infrastrutture di comodo e rapido collegamento con il capoluogo di provincia, stante l’assenza di autostrade e di strade a scorrimento veloce e di efficiente rete ferroviaria, e la sua sciagurata soppressione costringerebbe la popolazione ad affrontare viaggi, anche di centinaia di chilometri, in territorio impervio e spesso interessato da precipitazioni nevose per molti mesi dell’anno, per raggiungere il presidio giudiziario provinciale;
b) il Tribunale di Sulmona è collocato al centro di tale area e comprende, pressoché per intero, il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, oltre al Parco Nazionale della Maiella ed al Parco Regionale del Velino – Sirente, le cui complesse problematiche giuridiche, legate in particolare alla tutela dell’ambiente, impongono una forte presenza del presidio di legalità sul territorio per la prevenzione dei reati ambientali e anche al fine di evitare costi gravi dei recuperi e risanamenti idrogeologici ed ambientali;
c) il circondario del Tribunale di Sulmona è in rapporto di contiguità geografica con territori a forte rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, rischio, questo, che può essere scongiurato solo attraverso la presenza di un imponente e funzionale presidio giudiziario;
d) Il Comune di Sulmona è sede della più importante Casa di Reclusione dell’Abruzzo – Molise (con sezioni di massima sicurezza in cui sono ristretti esponenti di spicco della criminalità organizzata) la quale non può prescindere dalla presenza in loco di un’efficiente sede di Tribunale e, negli auspici, di una istituenda sezione distaccata del Magistrato di Sorveglianza, soprattutto in considerazione del recente disposto ampliamento della struttura carceraria che ne farà sede di massimo rilievo nel Paese;
e) il territorio del circondario del Tribunale di Sulmona comprende zone ad altissima vocazione turistica che registrano un notevole incremento della popolazione nei periodi estivo ed invernale, così innalzando il semplicistico dato numerico degli abitanti che deriverebbe da una lettura solo statistica della popolazione residente;
f) una significativa area dell’alta Val Pescara, confinante con i territori facenti parte del circondario del Tribunale di Sulmona, gravita socialmente, culturalmente ed economicamente in naturale interscambio con essi, e ciò militerebbe per la attribuzione di porzioni di tali territori all’ufficio giudiziario di Sulmona, peraltro sgravando di carichi di lavoro il tribunale limitrofo oggi competente.
E a tale ultimo proposito va rilevato che la legge delega prevede come prioritario “ il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra Uffici limitrofi…caratterizzati da rilevante differenza di dimensione “ ed inoltre esplicitamente prevede la possibilità di “procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b)” come espressamente indicato nella lettera d) della legge delega; in questo senso va la proposta del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona di accorpare al territorio ricompreso nel Tribunale di Sulmona ( demograficamente ritenuto di piccole dimensioni), quella parte di territorio del facente parte del Tribunale di Pescara (demograficamente considerato di grandi dimensioni), corrispondente alla attuate sezione distaccata di S. Valentino in A.C.;
– il risparmio di spesa ipotizzabile nel caso concreto, pari a circa € 120.000,00 l’anno, non giustifica ridimensionamenti e/o soppressioni, ove solo si consideri che la giustizia, e quindi l’agevole accesso alla giustizia, è un bene primario costituzionalmente garantito e perciò non suscettibile di compressioni.
considerato:
– per i motivi anzidetti, il Tribunale di Sulmona può essere definito uffici giudiziari di prossimità dal momento che: – si articola sul territorio ed è ubicato in zone particolarmente disagiate ed impervie; – garantisce, diversamente dai c.d. mega tribunali, una risposta “prossima”, quindi diretta e, soprattutto, celere, alle aspettative di giustizia dei cittadini; – rappresenta un argine, non solo simbolico, alla diffusione dei fenomeni criminosi organizzati,
si chiede
– quali criteri sono stati adottati dal Ministro nella costituzione della commissione ministeriale deputata alla attuazione della suddetta legge delega;
– se non ritiene che, nella composizione di tale commissione, non sia necessario garantire una rappresentanza equa e di pari dignità, oltre che di tecnici ministeriali, anche della avvocatura (in particolare di quella rappresentativa dei cosiddetti tribunali minori) e del personale dipendente di cancelleria e ausiliario, affinchè in detta sede si possa tenere conto di tutti gli aspetti necessari ad assumere le determinazioni de quibus, e affinchè siano parimenti rappresentate le esigenze e le peculiarità di tutte le componenti concorrenti al funzionamento della attività giudiziaria;
– quali criteri vengono seguiti da detta commissione nella procedura di riordino delle sedi giudiziarie, e, in particolare, se vengono adottati tutti i criteri previsti dalla legge delega o se tali criteri vengono adottati in maniera settoriale e parziale in ossequio più a evidenti esigenze di semplificazione e abbreviazione dei tempi che allo spirito della legge delega;
– se in particolare corrisponde al vero che detta commissione sta operando tenendo in esclusiva considerazione solo il criterio demografico accingendosi a proporre la soppressione tout court di Tribunali nel cui territorio ricada popolazione inferiore a 200.000 abitanti;
– se non ritiene che la eventuale parziale adozione dei criteri indicati nella legge delega de quo e nella totale inosservanza di tutti gli altri, non sia in totale spregio del dettato costituzionale, oltre che dello spirito delle legge medesima;
– se non ritiene invero che la introduzione, all’interno della legge delega, di un numero di criteri cospicuo e di cosi vario genere, non fosse destinata a effettuare, nella scelta dei Tribunali da sopprimere, un adeguato filtro che tenesse conto di tutta una serie di peculiarità quali le distanze delle popolazioni dai Tribunali superstiti, le conformazioni orografiche, le altitudini, i collegamenti infrastrutturali, la eventuale contiguità con territori ad alta infiltrazione criminale e l’ eventuale rischio di contagio, la presenza o meno di istituti penitenziari;
– se non ritiene infine di dare un preciso indirizzo alla commissione de quo per una piena attuazione della legge delega riferendo a conferma in Parlamento;
– se non ritiene di salvaguardare la permanenza delle sedi Giudiziarie in regioni come l’Abruzzo applicando i criteri della specificità territoriale e della situazione infrastrutturale, così da tutelare l’insopprimibile diritto alla giustizia incardinato nei principi espressi dagli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione della Repubblica italiana;
– se non ritiene di disporre l’ampliamento della circoscrizione giudiziaria di Sulmona, estendendola al territorio della attuale sezione distaccata di San Valentino (Trib.di Pescara) al fine di realizzare una ottimale allocazione delle risorse finalizzandole al migliore esercizio della funzione giudiziaria nell’ambito della Regione Abruzzo, con l’obiettivo di una rinnovata efficienza nei servizi ai cittadini e di una efficace azione di contrasto alle attività criminali di qualunque natura ed, in particolare, di quelle della criminalità organizzata.