INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE – MA TG3 DA’ LA PRECEDENZA ALL’ECONOMISTA LUCIANO D’ALFONSO
10 DICEMBRE 2021 – Gli amministratori di enti pubblici non possono impegnare, con il debito tanto prolungato da costituire un impegno per generazioni future, le risorse proprie di remoti bilanci. In questo modo anomalo (e illegittimo secondo i principi costituzionali) si sono comportati gli amministratori della Regione Abruzzo, ad incominciare dal presidente della giunta regionale Luciano D’Alfonso, se è vero, come si è saputo oggi, che la Corte Costituzionale ha bocciato la normativa che in effetti trasferiva il debito di oltre settecento milioni di euro, causato dalla fallimentare gestione della sanità regionale. Contro questa lapalissiana verità ha reagito lo stesso D’Alfonso, che ha dichiarato che la pretesa che la Regione rientri dai propri debiti in un breve lasso di tempo si tradurrebbe nella privazione dei servizi che l’ente deve erogare in tutti i settori, come, egli ha detto, l’acquisto di autobus, le borse di studio e, in genere gli investimenti,
Prima di capire cosa fosse successo e soprattutto senza poter ascoltare le motivazioni della Consulta, abbiamo dovuto ascoltare le motivazioni di Luciano D’Alfonso, come al solito generosamente ospitato su TG3 Regione, secondo quella formula che privilegia sempre una campana rispetto ad un’altra. Comunque, tirando le fila di quello che traspare da questo sconcertante modo di informare, abbiamo saputo che la geniale manovra per fare uscire la sanità abruzzese dal commissariamento era semplicemente illegittima. Nessuna magìa, nessun merito eccellente di D’Alfonso e dell’assessore Paolucci, che hanno sbandierato questa impresa senza neppure riuscire ad evitare il giudizio inappellabile delle urne con l’uscita di scena per almeno cinque anni. Ci eravamo chiesti come potesse risolvere un grave problema di deficit il semplice rinvio ad altri tempi e con altri oneri per la collettività. Se una regione non cresce dipende anche dalla necessità di realizzare economie protratte nel tempo, al punto da far considerare non più contingente, ma strutturale un deficit di risorse, che si risolve in quella che con brutto termine è definita la carenza di “attrattività”. Il discorso vale soprattutto per il debito che gli amministratori si sentono autorizzati a moltiplicare; tanto a pagare saranno i nipoti e i pronipoti che nella attualità non votano e, quindi, non possono contrastare questa sottile prepotenza.
Quindi, quello che è più stucchevole in questa diffusione della notizia non è solo il modo (onde rimarremo con la curiosità di sapere come i giudici costituzionali abbiano trattato i colpi di genio di D’Alfonso & C), quanto la sostanza, che si risolve nella palla di piombo al piede di figli e nipoti senza che questi abbiano potuto partecipare alla gran festa dello sperpero di sostanze. E il discorso vale, su più ampia scala, per quello che, con questa mentalità, si prepara nella dilapidazione prossima ventura, con i trafori per rettificare la A25 da Bussi a Collarmele, tanto auspicati proprio da D’Alfonso, per la costruzione della linea ferroviaria da Roma a L’Aquila, per il terzo tunnel del Gran Sasso. Ma, anche, in piccolo, per tutte le scempiaggini compiute con i fondi regionali, inutilmente mascherate con il cambio del nome da “ARPA” a “TUA”, le carrettate di milioni di euro per ospitare la squadra del Napoli a Castel di Sangro o per impiantare vigne a 700 metri o per proteggere i cinghiali. E’ l’arte di fare “buffi”, antica prerogativa della Sinistra in Italia e nel mondo. Qui da noi prerogativa anche soltanto di piccoli furbi. E con la variante che la scadenza non è fissata a babbo morto, ma a pronipote vivo.
Allora, cercando di dare un contributo alla autentica informazione, dobbiamo riportare alcuni passi della sentenza della Consulta, che è scaturita da una segnalazione di illegittimità costituzionale da parte della sezione abruzzese della Corte dei Conti, spina nel fianco dei politici, tanto che D’Alfonso confabulava tanto con Cialente al ristorante “Le antiche mura” per sapere chi fosse destinato al ruolo di procuratore della Corte dei Conti a L’Aquila. Per esempio, i giudici delle leggi scolpiscono i limiti della legislazione in tale ambito:
“Deve essere condiviso l’assunto del giudice a quo, il quale ritiene costituzionalmente illegittima l’iscrizione, in parte spesa dei bilanci preventivi relativi agli esercizi 2018 e 2019, di disavanzi convenzionalmente predeterminati e gravemente sottostimati. Le norme regionali, infatti, non prevedono alcuno stanziamento per il recupero del deficit rinveniente dagli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 risultanti dai rendiconti degli anni 2014-2017 già approvati e parificati dalla Corte dei conti. Con ogni evidenza, ciò pregiudica il corretto calcolo del risultato di amministrazione poiché, attraverso tale operazione, viene a essere sostituita una mera espressione matematica alla corretta determinazione degli effetti delle dinamiche attive e passive di bilancio relative ai suddetti rendiconti e a quelli degli esercizi successivi (principio di continuità delle risultanze dei bilanci).
L’introduzione di una tale regola legislativa urta il principio di prudenza nella redazione dei bilanci perché comporta, a lungo termine, modalità redazionali che non si sono basate su una previsione credibile, ragionevole e prudente delle risorse a disposizione e delle relative spese. Detti requisiti sono geneticamente collegati alla reale situazione dei conti nel momento in cui viene elaborato il bilancio di previsione sicché la predeterminazione normativamente convenzionale – richiamando assetti temporali lontani dal contesto operativo di riferimento – risulta intrinsecamente incompatibile con le regole costituzionali collegate alla natura dinamica del diritto di bilancio.
È evidente che predeterminare in questo modo, peraltro palesemente riduttivo, i disavanzi precedentemente emersi, comporta una alterazione degli equilibri, che finiscono per collidere frontalmente con gli obiettivi di finanza pubblica, e con la corretta determinazione delle risultanze gestionali oggetto del sindacato di legittimità-regolarità della Corte dei conti.
Tutto ciò comporta, inoltre, il travolgimento dell’intera programmazione e della correlata rendicontazione, elementi necessari per custodire dinamicamente l’equilibrio in tutte le fasi del ciclo di bilancio”.
E cominciamo, con questo, a rettificare che non è soltanto l’arco di tempo (venti anni) a connotare come illegittima la condotta del legislatore nazionale e di quello regionale, quanto anche l’assurdo escamotage di fondarsi su mere presunzioni di bilancio. E D’Alfonso, se fosse stato politicamente più corretto, avrebbe dovuto anche dire che la Corte Costituzionale ha prevenuto la sua bolsa osservazione in ordine alla erogazione dei servizi: “Non può essere condiviso l’argomento formulato dalla difesa regionale, secondo cui consentire il risanamento di un deficit predeterminato, normativamente e quantitativamente contenuto, sarebbe indispensabile per evitare che gli enti territoriali si trovino in situazioni difficilmente sanabili, che possano comprometterne l’equilibrio. È questa un’affermazione che si pone in contrasto con i canoni della sana gestione finanziaria. Se, infatti, ai fini del risanamento non viene preso a riferimento l’effettivo disavanzo emergente dall’esercizio sottoposto a rendiconto, è evidente che la conseguente inappropriata rateazione degli accantonamenti e dei debiti consente un aumento del deficit e non la sua progressiva riduzione fino al completo raggiungimento dell’obiettivo di finanza pubblica”.
E leggiamo quest’altra botta alla metodica raffazzonata di Luciano D’Alfonso: “Gli interventi di estensione temporale del ripiano del disavanzo, in deroga alla regola contenuta nell’art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, non possono ritenersi compatibili con una gestione di bilancio equilibrata laddove determinino il perpetuarsi di sanatorie e situazioni interlocutorie, in quanto potrebbero comportare una lesione a tempo indeterminato dei precetti finanziari della Costituzione, lesione che disincentiverebbe il buon andamento dei servizi e scoraggerebbe le buone pratiche di quelle amministrazioni che si ispirano a una oculata e proficua spendita delle risorse della collettività (sentenza n. 18 del 2019)”.
Ovviamente a RAI3 regione non si sono posti neppure lo scrupolo di andare a leggere se le affermazioni unilaterali dell’intervistato potessero avere un riscontro plausibile. Leggere la sentenza della Corte Costituzionale, poi, è qualcosa che non compete a chi si limita a reggere il microfono a Luciano D‘Alfonso.






