2 OTTOBRE 2011 – A Roccaraso politici e giudici hanno esaminato in una giornata di studio le prospettive di riforma del Giudice di Pace sul territorio, alla luce della riforma di tutte le circoscrizioni (sul punto si veda anche il resoconto del convegno “Giustizia ed economia” a Chieti).
Si prospetta una ipotesi di soppressione degli uffici del Giudice di Pace che non abbiano sede nelle città capoluogo di circondario (cioè nelle città ove ha sede un Tribunale)
Prima di valutare la rispondenza a criteri di economicità di una tale iniziativa, potrebbe essere utile considerare se l’attuale assetto della giurisdizione del Giudice di Pace possa contribuire a generare risparmi che siano apprezzabili e che non si traducano in diminuzione della presenza dello Stato sul territorio o nella riduzione della qualità e quantità del servizio nei confronti dei cittadini.
Finora gli Uffici così considerati hanno dato dimostrazione di funzionamento in termini di tempi dei processi e, da quello che riportano le statistiche, di fondatezza delle sentenze, alla luce delle statistiche sul numero di impugnazioni proposte e sull’esito che tali impugnazioni hanno avuto.
Se alcune critiche sono state mosse al complessivo assetto che (dopo sedici anni di attività dei Giudici di Pace) si è andato consolidando, questo è connesso al basso numero di controversie introdotte in alcuni uffici rispetto al numero di personale di cancelleria e ausiliario e allo stesso numero di giudici impegnati. Quindi si è parlato di sovradimensionamento degli uffici rispetto alla loro produttività.
LA PROPOSTA
L’andamento delle statistiche in ordine al contenzioso a livello nazionale risente ancora della profonda distanza tra il numero di cause iscritte e il numero delle sentenze emesse, tanto che si è parlato, in più di una inaugurazione dell’Anno Giudiziario, di “denegata giustizia” nei confronti dei cittadini. Il problema non si può risolvere con il semplice impiego di tecnologie ed anche di mezzi più in genere utili alla produzione materiale delle sentenze. Il punto cruciale sta nella impossibilità oggettiva, per il corpo di giudici, di emettere un numero di decisioni sufficiente ad impedire l’accumulo di arretrato e, tra l’altro, che sia al livello della richiesta di decisioni che proviene dall’utenza. Alla magistratura ordinaria non si può chiedere di emettere un numero doppio o triplo delle decisioni finora assunte, se si vuole conservare la qualità delle decisioni, che è requisito non prescindibile per la qualità del servizio complessivo. Hanno data pessima prova di sé i numerosi riti introdotti in anni anche recenti: primo tra tutti quello previsto come “sommario”, che di fatto occupa una quota meno che marginale del contenzioso complessivo e che quasi sempre sfocia nel mutamento del rito, con il conseguente recupero della “ordinarietà” del processo. Cattiva prova di sé avevano fornito negli anni passati gli esperimenti relativi alle sentenze “brevi”. Si parla, a questo punto, del fallimento della “sommarizzazione” del processo ordinario: ciò che si traduce in un sistematico ricorso alle impugnazioni, visto che anche tecnicamente le sentenze così come emanate non soddisfano.
La soluzione, dunque, deve passare attraverso il coinvolgimento di tutte le risorse (non solo materiali ma anche) intellettuali che siano utili alla produzione di sentenze.
Giudici di pace invece dei mediatori
I due obiettivi (conferma della presenza ramificata dei giudici sul territorio e ripartizione del carico su una maggiore platea di giudici già adesso insediati) si possono raggiungere attraverso un sostanziale innalzamento della competenza per valore dei Giudici di Pace, attualmente ancorata a 5.000,00 euro per le cause ordinarie e a 20.000,00 euro per le cause conseguenti a sinistri stradali (oltre che ad una competenza senza limite per alcune, marginali controversie: distanze tra piante, immissioni, etc.).
Innalzare tale competenza al limite di 50.000,00 euro per le cause ordinarie e di 75.000,00 euro per quelle sui sinistri stradali consentirebbe di decongestionare il lavoro dei Tribunali, con particolare beneficio per quelli maggiori. Contestualmente, per le decisioni dei Giudice di Pace andrebbe abolito il disposto della efficacia esecutiva, attualmente previsto, come per le decisioni degli altri giudici, dalla normativa. I giudici di pace (molti dei quali sono animati da rilevante senso etico per il loro lavoro) svolgerebbero con le adeguate risorse di tempo, le istruttorie che attualmente impegnano gravosamente i Tribunali (soprattutto quelle connesse alle prove testimoniali).
In tal modo, costituendo l’appello un giudizio di mera revisione della decisione precedente, i Tribunali potrebbero emanare decisioni di secondo grado anche in pochi mesi, onde la perdita della efficacia esecutiva delle sentenze di primo grado non avrebbe effetti dirompenti, mentre potrebbe mettere al riparo la parte soccombente da decisioni che fossero il frutto di un approfondimento non marcatamente professionale (come è sempre quello richiesto al Giudice di Pace).
Ai Giudici di Pace potrebbero essere assegnate le separazioni personali consensuali tra coniugi e i divorzi congiunti, che da parte di qualcuno si vorrebbero trasferire ai notai, con la privazione di giurisdizione che non si confà alle esigenze (anche previste da norme di rango superiore) in materia di status delle persone.
Con interventi di questo tipo, che non richiedono spese di alcun genere, si potrebbe aumentare il fronte dei soggetti impegnati nella funzione dello “jus dicere”. Un semplice esame statistico delle controversie per classi di valore consentirebbe, sicuramente, di apprezzare il beneficio in termini di decongestione dei tribunali e di compensazione della attività per le sedi dei Giudici di Pace non circondariali.
Nella foto del titolo il particolare del mascherone nella Fontana del Vecchio, detta Il Vaschione






