ENTRERA’ IN VIGORE FRA TRE ANNI E COMPRENDE SULMONA, VASTO, LANCIANO E AVEZZANO
11 SETTEMBRE 2012 – Il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona e presidente del consiglio degli ordini forensi d’Abruzzo, avv. Gabriele Tedeschi, ha diffuso il testo del decreto legislativo nel quale viene stabilita la chiusura dei tribunali non aventi sede in città capoluogo di provincia e non compresi nelle esclusioni volute dalla legge di delega. Sono in tutto trentadue (compresi quelli abruzzesi di Sulmona, Vasto, Lanciano e Avezzano) e dovranno chiudere entro tre anni dalla data di pubblicazione del decreto, che non figura ancora nella Gazzetta Ufficiale.
Questo il testo:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 («Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio
2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2012;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Riduzione degli uffici giudiziari ordinari)
1. Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla
tabella A allegata al presente decreto.
Art. 2
(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e disposizioni di coordinamento)
1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all’allegato 1 del presente decreto;
b) le tabelle B e C sono soppresse;
c) gli articoli 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies e 48-sexies sono abrogati.
2. Il tribunale di Giugliano in Campania è rinominato in «tribunale di Napoli nord».
Art. 3
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)
1. La tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354 è sostituita dalla tabella di cui all’allegato 2
del presente decreto.
Art. 4
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757 e disposizioni di
coordinamento)
1. La tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757 è
sostituita dalla tabella di cui all’allegato 3 del presente decreto.
2. Per la costituzione delle sezioni di Corte d’assise e di Corte d’assise d’appello, nonchè per la
variazione del numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali previste dall’articolo
23 della legge 10 aprile 1951, n. 287, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui agli
articoli 2-bis e 6-bis della predetta legge.
Art. 5
(Magistrati e personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi)
1. I magistrati assegnati agli uffici giudiziari soppressi entrano di diritto a far parte dell’organico dei
tribunali e delle procure della Repubblica cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero
riassorbibile con le successive vacanze. I magistrati che esercitano le funzioni, anche in via non
esclusiva, presso le sezioni distaccate soppresse si intendono assegnati alla sede principale del
tribunale. I magistrati già assegnati a posti di organico di giudice del lavoro, nei tribunali divisi in
sezioni fanno parte della sezione incaricata della trattazione delle controversie in materia di lavoro e
di previdenza e assistenza obbligatorie.
2. L’assegnazione prevista dal comma 1 non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o
destinazione ad altra sede ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31
maggio 1946, n. 511, né costituisce trasferimento ad altri effetti e, in particolare, agli effetti previsti
dall’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dall’articolo 13 della legge 2 aprile
1979, n. 97, come sostituito dall’articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Sono tuttavia fatti
salvi i diritti attribuiti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, alle
condizioni ivi stabilite, nel caso di fissazione della residenza in una sede di servizio diversa da
quella precedente determinata dall’applicazione delle disposizioni del presente decreto.
3. I magistrati trasferiti d’ufficio a norma dell’articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133 alle sedi
disagiate soppresse possono chiedere di essere riassegnati alla sede di provenienza, con le
precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze e in deroga al
termine previsto dall’articolo 5, comma 2, della predetta legge.
4. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da
emanarsi entro il 31 dicembre 2012, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari.
5. I magistrati onorari addetti agli uffici soppressi, sono addetti di diritto ai tribunali ed alle procure
della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni. Si applica il comma 1, secondo
periodo.
6. Il personale amministrativo assegnato agli uffici giudiziari e alle sezioni distaccate soppressi
entra di diritto a far parte dell’organico dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il
tribunale cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive
vacanze.
7. Al personale amministrativo addetto con qualifica dirigenziale ad un ufficio giudiziario soppresso
è attribuito un incarico di funzione dirigenziale di pari livello nei tribunali e nelle procure della
Repubblica cui sono trasferite le funzioni. Ove ciò non risulti possibile, si procede al trasferimento
del dirigente secondo le disposizioni che regolano i trasferimenti a richiesta dell’amministrazione,
salvo che il dirigente chieda di essere adibito ad incarichi dirigenziali di livello inferiore vacanti
anche presso altra sede.
8. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, sono determinate
le piante organiche del personale amministrativo assegnato agli uffici giudiziari.
Art. 6
(Magistrati titolari di funzioni dirigenziali)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i magistrati titolari dei
posti di presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore
aggiunto negli uffici destinati alla soppressione possono chiedere, in deroga al disposto dell’articolo
194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l’assegnazione a posti vacanti pubblicati.
2. Nel medesimo termine indicato al comma 1, i magistrati titolari dei posti ivi indicati possono
chiedere altresì, eventualmente subordinando gli effetti della domanda al mancato conferimento di
un posto richiesto a norma del comma 1, di essere destinati all’esercizio di una delle seguenti
funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze:
a) consigliere di corte di appello nel distretto da essi scelto;
b) giudice di tribunale o sostituto procuratore della Repubblica in una sede da essi scelta;
c) funzioni svolte prima del conferimento dell’incarico nell’ufficio in cui prestava
precedentemente servizio.
3. Successivamente alla data di efficacia di cui all’articolo 11, comma 2, i magistrati già titolari dei
posti indicati al comma 1 che nel termine previsto non hanno richiesto l’assegnazione o la
destinazione ai sensi dei commi 1 e 2, sono destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice di
tribunale o di sostituto procuratore della Repubblica negli uffici cui sono state trasferite le funzioni
degli uffici soppressi. La stessa disposizione si applica a coloro che non hanno ottenuto
l’assegnazione e che non hanno richiesto la destinazione.
4. Le eventuali nuove destinazioni sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti
e, in particolare, agli effetti previsti dall’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito
dall’articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2,
secondo periodo, del presente decreto.
5. In deroga al disposto dell’articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946,
n. 511, successivamente alla data di efficacia di cui all’articolo 11, comma 2, i magistrati titolari dei
posti di presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore
aggiunto, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma dei commi 1 e 2,
esercitano le funzioni di presidente di sezione o di procuratore aggiunto presso gli uffici cui sono
state trasferite le funzioni degli uffici soppressi. I magistrati titolari dei posti soppressi di presidente
di tribunale e di procuratore della Repubblica collaborano con il presidente del tribunale e con il
procuratore della Repubblica per la risoluzione, in particolare, dei problemi di organizzazione degli
uffici.
Art. 7
(Personale di polizia giudiziaria)
1. Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso gli uffici
giudiziari soppressi è di diritto assegnato o applicato alle sezioni di polizia giudiziaria delle procure
della Repubblica presso i tribunali cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi.
2. L’assegnazione e l’applicazione previste dal comma 1 non costituiscono nuove assegnazioni o
applicazioni ovvero trasferimenti.
Art. 8
(Edilizia giudiziaria)
1. Quando sussistono specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga all’articolo 2, primo
comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro della giustizia può disporre che vengano
utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia
di cui all’articolo 11, comma 2, gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale
interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119,
adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi.
2. Il provvedimento è adottato sentiti il presidente del tribunale, il consiglio giudiziario, il consiglio
dell’ordine degli avvocati e le amministrazioni locali interessate.
3. Per il personale che presta servizio presso alcuno degli immobili indicati nel comma 1, si
considera sede di servizio il comune nel quale l’immobile stesso è ubicato.
4. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili sono a carico del comune ove i medesimi si
trovano in base alle disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392.
Art. 9
(Disposizioni transitorie)
1. Le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa
tra l’entrata in vigore del presente decreto e la data di efficacia di cui all’articolo 11, comma 2, sono
tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi
all’ufficio competente a norma dell’articolo 2.
2. Fino alla data di cui all’articolo 11, comma 2, il processo si considera pendente davanti all’ufficio
giudiziario destinato alla soppressione.
3. Compatibilmente con l’organico del personale effettivamente in servizio e con la migliore
organizzazione del lavoro, i capi degli uffici giudiziari di cui alla tabella A allegata al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, come sostituita dall’articolo 2, assicurano che i procedimenti penali in
relazione ai quali sia già stata dichiarata l’apertura del dibattimento proseguano dinanzi agli stessi
giudici.
4. I capi degli uffici di cui al comma 3 curano che, ove possibile, alla trattazione dei procedimenti
civili provvedano il magistrato o uno dei magistrati originariamente designati.
Art. 10
(Clausola di invarianza)
1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. All’attuazione si provvede nell’ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 11
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 acquistano
efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
3. Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell’Aquila e Chieti nonché delle relative sedi
distaccate, previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia decorsi tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Nei confronti dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli
uffici giudiziari dell’Aquila e Chieti le disposizioni di cui all’articolo 6 si applicano decorsi due
anni dall’entrata in vigore del presente decreto.