MA UN TRIBUNALE NON SI ELIMINA SU IPOTESI FANTASIOSE

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PROSEGUIAMO L’ESAME DELLA ORDINANZA DI RINVIO ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Dopo la legge per la soppressione, vengono i correttivi, ma non riguardano tribunali “svantaggiati” come quelli dell’Abruzzo, perchè si privilegia l’indagine sulla funzione di presidio contro la criminalità, come in Calabria, in Sicilia e nel Lazio.

Da ultimo – continua la ordinanza che il Tribunale di Sulmona ha rimesso alla Corte Costituzionale (il precedente articolo è “Se questo è un tribunale lo dica la Consulta”, nella secione GIUSTIZIA di questo sito) il Consiglio dei Ministri n. 42 del 10 agosto 2012 ha ritenuto di escludere dal testo definitivo del decreto legislativo i tribunali di Caltagirone, Sciacca, Castrovillari, Lamezia Terme, Paola e Cassino, tutti con la motivazione della necessità di “mantenere i presidi giudiziari nelle aree ad alta infiltrazione di criminalità organizzata” (così nel sito ufficiale del Governo Italiano, in http:// www. governo.it / Governo/ ConsiglioMinistri/ dettaglio. asp? d= 68969) con evidente riferimento anche in tal caso al solo criterio del tasso di impatto della criminalità organizzata.
2.In tal modo il Governo, omettendo ogni valutazione delle specificità territoriali e della situazione infrastrutturale, non si è attenuto alle premesse del Legislatore Delegante sulla necessità di valutare sulla base di criteri obiettivi e omogenei la totalità degli aspetti dallo stesso Legislatore Delegante prescritti, così sottraendosi al procedimento logico che da quelle premesse sarebbe dovuto seguire e di fatto riscrivendo in senso ampliativo parte della Delega ricecuta.
3.Ciò è avvenuto sulla base del triplice erroneo convincimento a) di non poter esprimere valutazioni obiettive sui dati offerti dalle specificità territoriali e dalla situazione infrastrutturale, b) di poter relegare tali dati al rango di criteri secondari “succedanei” semplicemente abbinabili a taluni dei dati (organico magistrati) estratti per la valutazione delle classi di dati riconducibili al carico di lavoro e c) di poter optare per l’una o l’altra classe di dati escludendo totalmente la considerazione di quelli relativi alle specificità territoriali e alla situazione infrastrutturale.
4.Di qui l’esercizio di una discrezionalità più ampia di quella conferita dal Delegante, in quanto non circoscritta all’individuazione, da compiere ex ante, dei dati e criteri obiettivi e omogenei di valutazione della totalità degli aspetti indicati – tutti allo stesso modo conformativi della delega – ma di fatto estesa ad un potere di scelta, non conferita dal Delegante, degli stessi aspetti da considerare e di quelli da trascurare (come all’interno di un “campionario” di prodotti da acquistare o scartare).
5.Ne è seguita una valutazione complessiva monca dei dati territoriali ed infrastrutturali e per tale ragione necessariamente inadeguata ad una riforma finalizzata, viceversa, proprio alla riorganizzazione della distribuzione degli uffici sul territorio; inadeguatezza puntualmente rilevata dal CSM, nel parere del 9 luglio 2012 con l’ osservazione, già più volte citata, dell’ “assenza di sicuri elementi conoscitivi circa una effettiva applicazione, ai fini dei disposti accorpamenti, dei criteri della distanza chilometrica e dell’ampiezza del bacino di utenza”.
6.Ma ne è seguita anche una violazione delle attribuzioni del Parlamento poiché il Governo, pretermettendo alcuni dei principi e criteri direttivi fissati dalla Legge Delega, si è auto-investito del potere, ad Esso non spettante, di modificare o scegliere i principi e criteri direttivi entro i quali, a termini dell’art. 76 Cost., il Legislatore Delegante aveva inteso delimitare l’esercizio della Delega ad Esso conferita.

23 – Valutazione non contestuale dei dati – mancato bilanciamento e graduazione degli stessi secondo l’ordine dei valori costituzionali – violazione della ratio interna alla Delega – essenzialità dei dati inerenti al territorio.

7.Ulteriore non meno grave errore metodologico è dato dalla valutazione non contestuale e comparativa della totalità degli aspetti previsti nella Delega, avendo il Gruppo di Studio ritenuto possibile la riserva, ad una fase successiva, della valutazione (peraltro mai avvenuta per quel che riguarda le specificità territoriali) dei c.d. elementi valutativi, in tal modo attribuendo una sostanziale priorità, non rispondente alla delega né alla gerarchia dei valori costituzionali, agli unici dati stimati con criteri obiettivi.
8.Di qui la violazione da parte del Governo, che tale impostazione di fondo non risulta aver modificato, di un’essenziale prescrizione della Delega, necessaria, da un lato a contenerne l’esercizio entro limiti obiettivi e verificabili, dall’altro ad assicurare la valutazione di aspetti, come quelli delle distanze e delle caratteristiche territoriali, che, in una riforma finalizzata alla razionale distribuzione degli uffici sul territorio, rispettosa del diritto alla tutela giurisdizionale, ineriscono alla ratio e al nucleo essenziale della Delega quali elementi conformativi della medesima.
9.Su tali premesse il Tribunale ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, da essa rilevata d’ufficio, nei medesimi articoli sopra indicati, in relazione all’art. 76 Cost., nella parte in cui, in violazione della delega, stabiliscono la soppressione del Tribunale di Sulmona e della relativa Procura della Repubblica e dei Giudici di Pace di Pratola e Castel di Sangro in assenza di ogni criterio obiettivo di valutazione dei dati riguardanti le specificità territoriali.

24 – Illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. 155/2012 in relazione agli artt. 76 e 77 della Cost. per violazione della normadell’art 1 comma 2 lett. f) della legge delega nella sua interpretazione conforme agli artt. 3, 24 commi 1, 2, 111 c. 2 e 3 e 97 comma 1 Cost.

10.Ulteriori violazioni, rilevate d’ufficio dal collegio, sono quelle degli artt. 76 e 77 Cost. ravvisabili nelle medesime norme sopra indicate del d.lgs. 155/2012 per violazione della Delega in relazione all’interpretazione – conforme agli artt. 3, 24 c. 2. 111 c. 2 e 97 Cost. – della norma dell’art. 1 comma 2 lett. f) della l. 148/2011 ove prescrive “che, all’esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d’appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica” (c.d. regola del tre).
11.Nella Relazione del Gruppo di Studio Ministeriale si segnalano “le incongruenze che scaturiranno in termini di distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio dall’applicazione dell’ora richiamata regola” la quale peraltro “soffre già di significative ed ingiustificate eccezioni” (all. 5 pag. 12 fascicolo lavoratori in sede di ricorso introduttivo).
12.Va quindi osservato che a tale rilievo non ha fatto seguito alcuna revisione dell’interpretazione che quelle “incongruenze” avrebbe determinato e che quelle “significative e ingiustificate eccezioni” avrebbe confermato, nessuna ricerca sulla ratio sottostante atta a consentire una diversa interpretazione della norma, immune da tali vizi e idonea a consentirne l’applicazione a situazioni identiche allo scopo di evitare le altrimenti insuperabili disparità di trattamento.
13.Ne è seguito l’acritico recepimento da parte del Gruppo di Studio delle incongruenze da esso stesso rilevate, le quali, per tale via, sono state integralmente riprodotte nella norma finale.
14.Di qui la violazione della Delega conferita al Governo per non aver interpretato, conformemente a Costituzione, in relazione agli artt. 3, 24, 111 e 97 Cost., la disposizione dell’art. 1 comma 2 lett. f) L. 148/2011 per l’irrazionalità e le evidenti disparita di trattamento cui la norma stessa avrebbe dato luogo fra residenti in territori diversi (salvo il rilievo officioso della Corte sulla legittimità costituzionale delle norme della stessa l. 148/2012).
15.Per quel che riguarda il Tribunale di Sulmona, le disparità di trattamento derivanti da siffatta interpretazione della disposizione -con l’irrazionalità che ne consegue nella distribuzione degli uffici sul territorio- sono di immediata evidenza al semplice esame della cartina geografica – che dovrebbe costituire il punto di partenza di ogni studio sulla geografia giudiziaria- in particolare all’esame della cartina geografica dell’Italia Centrale (All 6 fasc. lavoratori in sede di reclamo; pag. 64 All. 1 fasc. lavoratori in sede di ricorso).
16.Da essa si ricava come il Tribunale di Sulmona sia posto al centro, quasi geometrico, di un territorio (corrispondente all’intera metà meridionale della Regione Abruzzo) avente una superficie di oltre 6.600 km2 (4991 km2 considerando i soli tribunali soppressi), popolazione complessiva di 407.663 abitanti, notevoli distanze ed elevate altitudini, destinato, secondo il decreto legislativo 155 del 2012, a rimanere totalmente privo di Tribunali; territorio tuttavia confinante con quello del Distretto di Corte d’Appello di Campobasso, di minore estensione (4438 km2 quadrati), minore popolazione complessiva (314.560 abitanti), minori distanze e altitudini, ma per il quale è prevista la conservazione di tutti gli attuali tre Tribunali, taluni peraltro assai più piccoli e vicini fra loro di quelli soppressi nella Regione Abruzzo, e rispetto ai quali, gli antichi legami, anche amministrativi, neppure consentono di individuare rilevanti differenze economiche o storico culturali atte a giustificare una così evidente disparità di trattamento.
17.Non diversa è la situazione del Distretto di Caltanissetta in cui, su una superficie minore (4664 km) rispetto a quella dell’Abruzzo meridionale, abitata da popolazione complessiva di poco superiore (422.097), sono previsti tre tribunali. Così anche nel Distretto di Messina, con maggiore popolazione (640.673) ma superficie assai minore (2.948 km) anch’esso desinato a conservare tre tribunali e così ancora nel Distretto di Reggio Calabria con maggiore popolazione (547.897) ma superficie minore (3.183 km2).
18.Di qui l’evidente disparità di trattamento rispetto ai residenti nei territori dell’Abruzzo meridionale.
19.Sul punto il collegio osserva che detta disparità non è necessariamente legata al testo della legge Delega potendo la stessa essere superata attraverso un’interpretazione, conforme a Costituzione, che avesse ravvisato, nella disposizione dell’art. 1 c. 2 lett. b) l. 148/2011, un criterio di minimia densità di uffici sul territorio (e quindi di minima accessibilità agli uffici giudiziari), da applicare, secondo la lettera della norma, ai più piccoli distretti, e secondo la ratio della norma, ai territori in cui siano ravvisabili condizioni non apprezzabilmente diverse (criterio che avrebbe determinato la conservazione di almeno 3 uffici giudiziari su superfici comprese fra i 2900 e i 4600 km2 come quelle dei più piccoli distretti di Corte d’Appello).
20.A conferma di tale interpretazione non sembra arbitrario attingere informazioni -utili alla ricostruzione storico sistematica della norma- da qualificate riviste giuridiche in grado di illustrare la finalità che nel concreto furono alla base della sua formulazione da parte dell’allora Ministro in carica. Si ricava da tali informazioni, costituenti dato notorio, che il Ministro in carica ebbe ad esplicitare la ratio della norma proprio con la necessità di evitare un’eccessiva rarefazione di uffici giudiziari tale da determinare per i residenti in taluni comuni montani accentuate difficoltà di accesso alla sede giudiziaria; in particolare le difficoltà di accesso dei “paesini di montagna i cui abitanti, per recarsi al tribunale del capoluogo, sono costretti a fare diverse ore di macchina” (così sul sito di un importante rivista giuridica http://www>. diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/primiPiani/2011/09/nitto-palma/ ove leggesi: “L’Anm ritiene di doversi lamentare di alcuni punti di questa riforma» in particolare quando «sostiene di trovare anomala la presenza di tre tribunali in un distretto». «Ma si vuole rendere conto l’Anm che. ..nel fare questo tipo di riforma dobbiamo sì privilegiare l’efficienza ma non dobbiamo mai sacrificare l’esigenza del bacino di utenza della giustizia… verificare se nei vari distretti le situazioni geografiche e infrastrutturali non impongano di privilegiare le esigenze della gente, in taluni casi eccezionali, rispetto ad altre esigenze» Nitto Palma fa l’esempio di paesini di montagna i cui abitanti, per recarsi al tribunale del capoluogo, sono costretti a fare diverse ore di macchina: «dovrei forse togliere lì il tribunale?»).
21.Si tratta di volontà -perfettamente collimante con le raccomandazioni più volte espresse dal CSM sulla necessità di “conservare comunque il presidio giudiziario ad esempio nei tribunali dell’arco alpino”- dalla quale è ricavabile l’unica ratio, conforme a ragione e Costituzione, in grado di dare senso logico alla previsione, intesa a limitare l’eccessiva rarefazione di uffici sul territorio, e ad evitare le incongruenze e ingiustificate disparità di trattamento evidenziate nella stessa relazione del Gruppo di Studio Ministeriale.
22.Dal suo riconoscimento sarebbe derivata la conservazione, nella parte meridionale della Regione Abruzzo, di un numero di uffici giudiziari quanto meno non inferiore a quello della Regione Molise o di altri piccoli Distretti; tale comunque da assicurare livelli di accessibilità alla sede giudiziaria da parte dei più lontani comuni non peggiori e comunque non irragionevolmente peggiori di quelli dei centri di tali Distretti.
23.Da ultimo va osservato che tale funzione della norma -intesa quale limite alla riduzione degli uffici giudiziari ovvero quale criterio di minima densità territoriale- è stata perfettamente riconosciuta dallo stesso Gruppo di Studio Ministeriale il quale vi ha ravvisato una “funzione di contenimento della riduzione degli uffici giudiziari” (pag. 22 Relazione Gruppo di Studio), riconoscimento cui tuttavia non è seguita la (logica) applicazione di tale funzione alla totalità delle situazioni analoghe, ma al contrario la considerazione della stessa “quale parametro giudiziario di modulazione territorialmente differenziata, i.d. distrettuale” (limitato in altre parole al solo ambito distrettuale). Di qui una disciplina differenziata che, nella rilevata assenza di ragioni atte a giustificarla, stante l’affermazione delle “incongruenze” che ne sarebbero derivate, rende evidente e quasi dichiarata l’irrazionalità dell’interpretazione seguita con le disparità di trattamento che ne sarebbero derivate.
24.Ovvio infatti che dette incongruenze e disparità di trattamento non possano consistere in una sorta di eccesso di garanzia accordata ai residenti nei territori favoriti (come traspare dal passaggio della relazione del Gruppo di Studio) ma unicamente nel difetto di garanzia che, al confronto coi primi, risulta offerto ai residenti nei territori restanti, atteso che la garanzia minima riconosciuta dal Legislatore non è sindacabile da autorità diverse dal Legislatore stesso mentre sindacabile è il mancato riconoscimento di identica garanzia a situazioni identiche o caratterizzate da differenze irrilevanti ai fini di giustizia.

21 – La prevalenza accordata ai fini di risparmio o efficienza rispetto al rischio di lesione di diritti inviolabili – violazione del principio di solidarietà – art. 2 Cost.

1.Va a questo punto segnalato il pericolo insito nel modello assiologico che emerge dal più volte richiamato passaggio dell’allegato tecnico alla Relazione Illustrativa –emblematico di una percezione dell’ordine costituzionale in parte dimentica del fondamentale principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost.- ove si consideri la gravità delle conseguenze che deriverebbero dalla sua generalizzata riproposizione in altri settori in cui fossero in gioco diritti inviolabili (“le difficoltà di accesso al presidio sanitario, seppur effettivamente presenti, non giustificano da sole la conservazione di un ospedale davvero troppo piccolo”; “le difficoltà degli anziani, dei disabili etc., seppur effettivamente presenti, non giustificano da sole la conservazione di istituti, quali le pensione di anzianità, malattia, o di accompagnamento, davvero troppo onerosi”; “le difficoltà della popolazione carceraria, sebbene effettivamente presenti, non giustificano da sole l’adozione di misure economicamente davvero troppo onerose” etc.).
2.Il pericolo di lesione di diritti inviolabili segna in tutti questi casi la soglia di minima garanzia al di sotto della quale la protezione imposta dall’ordinamento costituzionale esige che la struttura pubblica, l’istituto giuridico o l’intervento infrastrutturale, siano assicurati comunque dovendo in siffatte ipotesi lo Stato “comunque” farsi carico dell’eventuale maggiore spesa imposta da tali strutture e interventi, in adempimento del dovere di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione nella parte in cui lega… anche la collettività al singolo (Corte cost. sentenza, 18 aprile 1996, n. 118).
3.Su tali premesse, richiamato il fondamentale principio di solidarietà, il collegio rileva la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. 155/2012, con le tabelle allegate, e degli artt. 1 e 2, con le allegate tabelle, nella parte in cui sopprimono gli uffici cui sono attualmente assegnati i ricorrenti, per violazione della Delega (art. 76 e 77 Cost.) nella sua interpretazione conforme al principio di solidarietà espresso nell’art. 2 Cost. (salvo il rilievo officioso della Corte sulla legittimità costituzionale delle norme della stessa l. 148/2012).

22 – Illegittimità dei medesimi articoli dei decreti legislativo 155 e 156 del 2012 per violazione della Delega, in riferimento alla norma dell’art. 1 comma 2° lett. b. l. 148/2012, nella parte in cui esige di tener conto della totalità dei dati relativi alla specificità territoriale del bacino di utenza in riferimento alla situazione infrastrutturale – omessa individuazione e applicazione dei criteri obiettivi e omogenei di valutazione di tali dati.

4.Le precedenti considerazioni sul superamento dei limiti di ragionevolezza entro i quali il Legislatore Delegato avrebbe dovuto esercitare la propria discrezionalità nella valutazione delle distanze e dei costi di spostamento degli utenti vanno incontro alla difficoltà, insita in ogni criterio elastico, di individuare, nel concreto, il limite oltre il quale distanze e tempi di percorrenza possano ritenersi o presumersi incompatibili con l’esercizio non estremamente difficoltoso e sperequato del diritto di difesa e alla tutela giurisdizionale.
5.Se il buon senso può indurre i più a ritenere non superabili distanze che impongano tempi di percorrenza, dalla località più lontana, di oltre un’ora, o un’ora e quindici minuti, col mezzo più veloce, ovvero di oltre un’ora e 30 minuti col mezzo pubblico (dati che potrebbero essere accolti come criteri di ragionevolezza), la particolare delicatezza della materia, riguardante aspetti strettamente legati a diritti inviolabili, può esigere l’individuazione ex ante di limiti formali all’esercizio della discrezionalità riservata al Governo o di criteri obiettivi di individuazione di detti limiti.
6.A tale esigenza era ispirata la Legge Delega la quale aveva delegato il Governo a elaborare criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell’indice delle sopravvenienze, della specifcità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d’impatto della criminalità organizzata.
7.La discrezionalità in tal modo riservata al Governo aveva assunto contenuti più o meno ampi a seconda della maggiore o minore elasticità e ampiezza di significati dei termini utilizzati per l’indicazione degli aspetti o dati, di cui il Governo avrebbe dovuto tener conto; discrezionalità più ristretta per l’aspetto dell’estensione territoriale (riconducibile al solo dato della superficie chilometrica), di poco più ampia per l’aspetto del numero degli abitanti (riconducibile ai soli dati della popolazione residente o di quella anche temporaneamente dimorante, per ragioni di studio, turismo etc.), massima per gli aspetti relativi ai carichi di lavoro, al tasso di impatto della criminalità organizzata, e alle specificità territoriali del bacino di utenza e della situazione infrastrutturale, in relazione alle quali i dati significativi sono molteplici e vanno dalle distanze stradali, ferroviarie, o marittime, alle altitudini, ai tempi di percorrenza, alla presenza di strutture penitenziarie, portuali, o di aree protette etc.
8.All’interno di tale discrezionalità non poteva tuttavia essere compreso anche il potere di omettere totalmente la valutazione di taluni degli aspetti di cui tener conto, risolvendosi detta omissione in una sostanziale riscrittura o parziale abrogazione della Legge Delega nella parte in cui prescrive la valutazione di quegli aspetti, ovverossia in una violazione della Delega non in minus, per parziale attuazione della stessa, ma in senso proprio risolvendosi detta omissione nella mancata osservanza di un preciso limite all’esercizio della Delega tracciato attraverso l’imposizione di un ulteriore onere di valutazione, coessenziale alla ratio della medesima.
9.Per tale ragione il Legislatore aveva voluto che, in relazione alla totalità degli aspetti indicati (quali dati di realtà di cui tener conto), venissero elaborati e utilizzati criteri oggettivi e omogenei di valutazione, atti a contenere l’esercizio della delega entro margini verificabili di discrezionalità.
10.Su tali premesse la discrezionalità del Governo nell’esercizio della delega avrebbe dovuto svolgersi attraverso i momenti:
a.della scelta, all’interno di ciascun aspetto indicato, dei dati pertinenti ai fini di risparmio ed efficienza indicati nella Delega nella sua interpretazione conforme a Costituzione; il tutto attraverso l’individuazione, ove possibile, della classe o sottoclasse di dati significativi riducibili ad entità discrete suscettibili di valutazioni secondo criteri obiettivi e omogenei (superficie del circondario -popolazione residente, popolazione dimorante per ragioni di studio turismo- sopravvenienze totali, sopravvenienze annuali -organico di magistrati, carico di lavoro annuo, carico di lavoro complessivo – distanze stradali, distanze ferroviarie, tempi di percorrenza – numero di reati pendenti per reati ex art. 416 bis, numero di misure coercitive, preventive etc); a tal fine si segnala, quale esempio di corretta valutazione obiettiva degli aspetti indicati nella Delega, l’individuazione da parte del Gruppo di Studi ministeriale, in relazione agli aspetti, previsti nella Legge, del carico di lavoro e delle sopravvenienze, della classe o sottoclasse di dati pertinenti costituita dal numero di magistrati in organico, dati questi ultimi non indicati nella Legge, ma ritenuti utili nel corretto esercizio discrezionale dei poteri delegati, per la valutazione con criteri obiettivi e omogenei degli aspetti del carico di lavoro e dell’indice delle sopravvenienze;
b.della successiva individuazione dei limiti discreti, minimi o massimi, ritenuti significativi in relazione alle classi di dati previamente individuate (il numero di 363.769 abitanti è stato quello individuato dal Gruppo di Studio per la popolazione residente; 18094 per le sopravvenienze totali medie, 20 per l’organico di magistrati, 638,4 per l’applicazione del carico di lavoro annuo);
c.dell’applicazione di tali criteri obiettivi e omogenei ai dati di ciascun tribunale risultanti dalle statistiche ministeriali e da altre fonti ufficiali;
d.dell’individuazione del criterio di graduazione di tali dati, da seguire secondo l’ordine dei valori costituzionali e le finalità della legge.

11.Va quindi osservato che, dall’esame della relazione del Gruppo di Studio Ministeriale e della Relazione illustrativa allo schema di decreto, risulta che tale procedimento è stato solo parzialmente seguito e solo per taluni dati.
12.Così è stato per i dati riguardanti la superficie, la popolazione, le sopravvenienze e i carico di lavoro, per i quali sono stati esattamente indicati, sia le sottoclassi di dati prescelte, sia i parametri minimi di valutazione al di sotto dei quali i tribunali sono stati considerati tutti “sopprimibili” (superficie 1.826 km2; popolazione media = 363.769 abitanti, sopravvenienze totali medie = 18094, organico di magistrati -sottoclasse enucleata per la valutazione dei carichi di lavoro- = 20 unità, carico di lavoro annuo = 638,4).
13.Non così per i dati riguardanti le specificità territoriali anche con riferimento alla situazione infrastrutturale e il tasso di impatto della criminalità organizzata, per i qualinessun’individuazione di classi di dati discreti risulta esser stata compiuta, né alcun parametro elaborato, essendo stati detti aspetti arbitrariamente degradati al rango di criteri valutativi succedanei potenzialmente abbinabili al criterio delle unità di organico (“tale criterio [organico di 20 magistrati]”, si legge a pag. 5 della Relazione Illustrativa allo schema di decreto legislativo ”pur apparendo il più residuale (in quanto derivato dall’analisi dei criteri provinciali previsti dalla legge delega) tra quelli adottati dal gruppo di studio, può essere condiviso, laddove ad esso possano abbinarsi criteri valutativi succedanei come quelli della situazione infrastrutturale o del tasso di impatto della criminalità organizzata” – All. 9 fascicolo lavoratori in sede di ricorso introduttivo).
14.Si tratta di modus procedendi adottato sulla base dell’erronea distinzione fra dati “oggettivi” (impropriamente definiti “criteri”) -circoscritti, secondo tale studio, unicamente al numero di abitanti, alle sopravvenienze e ai carichi di lavoro (poi integrati con il datodella superficie territoriale)- e dati o “elementi”, impropriamente definitivi “valutativi”, riguardanti le specificità territoriali del bacino di utenza, e il tasso di impatto della criminalità.

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