DIBATTITO A PIU’ VOCI NELL’AULA CONSILIARE SULL’IMMINENTE REFERENDUM
13 FEBBRAIO 2026 – Il dibattito nell’aula consiliare del municipio, svolto oggi a più voci sull’imminente referendum confermativo per la riforma di alcuni articoli della Carta costituzionale, ha fornito la riprova che l’innovazione votata ad ottobre è talmente eterogenea che non si può parlare di un intervento organico e forse neppure funzionale. Tanto meno si può parlare di una riforma finalizzata ad incidere su un particolare settore della amministrazione giudiziaria. La riprova è venuta dal fatto che quasi ciascun relatore ha scelto di cogliere un aspetto che, in realtà, ben avrebbe potuto costituire una riforma in sé: come la formazione di due diversi consigli superiori della magistratura, in particolare con il sistema di designazione dei componenti. La “riforma” ha i caratteri, dunque, di più riforme, certamente disorganiche, che non hanno lo scopo di rendere più efficiente la macchina della giustizia. Chiare, al riguardo, erano state le parole dell’on. Bongiorno che ha definito in parlamento “ignorante” chi si aspetta che questa riforma possa conseguire questo risultato. E’ del tutto evidente che la separazione delle carriere non porterà ad una accelerazione dei processi, perché non pone le basi affinchè gli adempimenti siano incalzanti (come dovrebbero essere quando si parla di libertà e di rispetto dei diritti fondamentali, quali il decoro e la considerazione sociale dei cittadini): anzi, in verità, non c’è traccia di un miglioramento che possa venire anche quando il giudice dovesse rafforzare la sua posizione di terzietà.
Sul tema, riprendiamo, per la gentile richiesta di alcuni lettori che lo hanno trovato sulla edizione cartacea del “Vaschione”, l’articolo pubblicato a pag. 2 del numero del gennaio scorso e che non era stato prima inserito sulla edizione online.
Il progetto non è nuovo: il pubblico ministero dovrebbe seguire una carriera diversa da quella del giudice; dovrebbe essere governato da un apparato disciplinare diverso, promosso da un “organo” diverso, che non sia più il “Consiglio Superiore della Magistratura”, unitario organo di autogoverno attuale. La terminologia non è senza significato. L’obiettivo più esteso, che sottende la riforma approvata dal parlamento e a marzo presentata all’elettorato per una conferma o una bocciatura, è di distinguere radicalmente le figure per impedire che l’una interferisca con l’altra e per fare in modo, quindi, che il giudice non riservi più attenzione alle tesi del pubblico ministero, per ragioni di colleganza, per affinità culturale che derivi da un percorso professionale interscambiabile. I partiti che vogliono questa profonda modifica non considerano “giudice” il pubblico ministero: anzi, lo considerano una delle parti in causa, non dotata di alcuna “terzietà” e, per questo, portatore di una propria visione di parte.
Ora, a parte la questione non secondaria che un pubblico ministero così inquadrato verrebbe consegnato al ruolo di rappresentante degli organi di polizia (fenomeno intorno al quale si possono avere differenti vedute),è un dato di fatto che, con questa riforma, non è stato modificato l’art. 101 della Costituzione, che afferma in modo categorico: “I giudici sono soggetti solo alla legge”. Vista la nuova condizione del PM, la sua nuova natura di parte svincolata dal complesso della magistratura giudicante, destinata ad un suo percorso che, come ha detto il Ministro della Giustizia, potrebbe servire alle attuali opposizioni se diventeranno maggioranza, la norma in questione avrebbe dovuto subire una modifica: “I giudici e i pubblici ministeri sono soggetti solo alla legge”. L’interprete di domani non potrà non considerare che, da una parte giudici e pm sono divisi dalla… nascita, ma solo il giudice resta soggetto solo alla legge. E allora sarà divertente vedere quale trattamento subiranno coloro che con il potere esecutivo non hanno un buon rapporto.
Negli anni Novanta la Corte Costituzionale è intervenuta in materia per due volte: in una prima decisione, nel 1991, ha affermato che il p.m. “è, al pari del giudice, soggetto soltanto alla legge”, ma anche, nel 1995 “in senso difforme e fedele al dato letterale, come annota Nicolò Zanon nel monumentale “Commentario alla Costituzione” edito da UTET nel 2006. Separare ancora i percorsi di p.m. e giudice farà propendere certamente ogni futuro interprete per l’assoggettabilità dell’organo requirente ad altro che non sia la legge.






